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Spese d’istruzione


La legge fiscale italiana ricomprende – fra gli oneri detraibili – le spese d’istruzione universitaria e/o non universitaria, ossia quanto sostenuto nell’anno dal contribuente per la frequenza di corsi universitari e/o non universitari. Tali spese possono essere sostenute nell’interesse proprio o nell’interesse di soggetti fiscalmente a carico.

Istruzione non universitaria
Sono detraibili dal reddito personale le spese sostenute nell’anno per la frequenza di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione non universitaria, ossia: scuole dell’infanzia (cd. “scuola materna”), scuole primarie (cd. “scuole elementari”), scuole secondarie di primo grado (cd. “scuole medie”) e secondo grado (cd. “scuole superiori”), sia statali sia paritarie private. La detrazione fiscale in questione è pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta e nel limite annuale di € 800,00 per ciascun alunno.
 

Costi d’istruzione non universitaria ricompresi nella detrazione

  • Rette per la frequenza scolastica.
  • Spese per i servizi scolastici integrativi o di ampliamento dell’offerta formativa.
  • Spese mensa scolastica.
  • Spese per gite scolastiche.
  • Spese per corsi formazione presso conservatori di musica e istituti musicali (ex D.P.R. 212/2005).
  • Spese per il trasporto scolastico.

 

Costi d’istruzione non universitaria che non concorrono alla detrazione

  • Spese per l’acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria o strumenti musicali.
  • Spese per il vitto e l’alloggio necessari per la frequenza scolastica.
  • Spese per la frequenza all’estero di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione o secondarie di secondo grado.
  • Spese per la frequenza di istituti musicali privati.

 

Il contribuente deve conservare le ricevute o le quietanze di pagamento dalle quali risultino gli importi pagati nell’anno per le spese di istruzione non universitarie.

Istruzione universitaria
Anche l’istruzione universitaria beneficia – a precise condizioni – di una detrazione fiscale ad hoc.
Sono infatti detraibili le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura, non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale dell’istruzione emanato annualmente (con D.M. 30.12.2020, n. 942, è stato individuato l’importo massimo delle spese detraibili per l’anno 2020). La detrazione spetta nel limite del 19% dell’importo sostenuto nell’anno e, per le università statali è riconosciuto l’intero importo pagato per la frequenza della stessa. Se, invece, si tratta di università non statali, è ammessa la detrazione in misura non superiore agli importi decisi annualmente tramite un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione.
 

Spese universitarie ricomprese nella detrazione

  • Tasse di iscrizione e immatricolazione a corsi universitari o post-laurea (anche all’estero).
  • Tasse “extra” per esami di laurea.
  • Tasse per la frequenza dei test d’accesso.
  • Rette per la frequenza di master universitari, scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali o paritarie, dottorati di ricerca, corsi a conservatori di musica o di Istituti musicali pareggiati, corsi di laurea presso Università Pontificie, corsi di laurea svolti da università telematiche, corsi di psicoterapia post-universitaria.

 

Spese universitarie che non concorrono alla detrazione

  • Spese relative ai testi scolastici, materiale di cancelleria e strumenti musicali.
  • Spese sostenute per viaggi ferroviari o vitto e alloggio necessari per la frequenza universitaria. Sul tema, tuttavia, sono previste detrazioni ad hoc.

Infine, si fa presente che le detrazioni descritte nel presente lavoro – spese d’istruzione universitaria e non universitaria – necessitano, per il loro riconoscimento, che la spesa sia stata sostenuta dal contribuente tramite strumenti di pagamento tracciabili, ossia: bonifico (bancario o postale), bancomat, carta di credito, assegno (bancario o circolare).

 

La legge fiscale italiana ricomprende – fra gli oneri detraibili – le spese d’istruzione universitaria e/o non universitaria, ossia quanto sostenuto nell’anno dal contribuente per la frequenza di corsi universitari e/o non universitari. Tali spese possono essere sostenute nell’interesse proprio o nell’interesse di soggetti fiscalmente a carico.
Istruzione non universitariaSono detraibili dal reddito personale le spese sostenute nell’anno per la frequenza di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione non universitaria, ossia: scuole dell’infanzia (cd. “scuola materna”), scuole primarie (cd. “scuole elementari”), scuole secondarie di primo grado (cd. “scuole medie”) e secondo grado (cd. “scuole superiori”), sia statali sia paritarie private. La detrazione fiscale in questione è pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta e nel limite annuale di € 800,00 per ciascun alunno. 



Costi d’istruzione non universitaria ricompresi nella detrazione

Rette per la frequenza scolastica.
Spese per i servizi scolastici integrativi o di ampliamento dell’offerta formativa.
Spese mensa scolastica.
Spese per gite scolastiche.
Spese per corsi formazione presso conservatori di musica e istituti musicali (ex D.P.R. 212/2005).
Spese per il trasporto scolastico.



 




Costi d’istruzione non universitaria che non concorrono alla detrazione


Spese per l’acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria o strumenti musicali.
Spese per il vitto e l’alloggio necessari per la frequenza scolastica.
Spese per la frequenza all’estero di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione o secondarie di secondo grado.
Spese per la frequenza di istituti musicali privati.



 




Il contribuente deve conservare le ricevute o le quietanze di pagamento dalle quali risultino gli importi pagati nell’anno per le spese di istruzione non universitarie.

Istruzione universitariaAnche l’istruzione universitaria beneficia – a precise condizioni – di una detrazione fiscale ad hoc.Sono infatti detraibili le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura, non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale dell’istruzione emanato annualmente (con D.M. 30.12.2020, n. 942, è stato individuato l’importo massimo delle spese detraibili per l’anno 2020). La detrazione spetta nel limite del 19% dell’importo sostenuto nell’anno e, per le università statali è riconosciuto l’intero importo pagato per la frequenza della stessa. Se, invece, si tratta di università non statali, è ammessa la detrazione in misura non superiore agli importi decisi annualmente tramite un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione. 



Spese universitarie ricomprese nella detrazione


Tasse di iscrizione e immatricolazione a corsi universitari o post-laurea (anche all’estero).
Tasse “extra” per esami di laurea.
Tasse per la frequenza dei test d’accesso.
Rette per la frequenza di master universitari, scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali o paritarie, dottorati di ricerca, corsi a conservatori di musica o di Istituti musicali pareggiati, corsi di laurea presso Università Pontificie, corsi di laurea svolti da università telematiche, corsi di psicoterapia post-universitaria.



 




Spese universitarie che non concorrono alla detrazione


Spese relative ai testi scolastici, materiale di cancelleria e strumenti musicali.
Spese sostenute per viaggi ferroviari o vitto e alloggio necessari per la frequenza universitaria. Sul tema, tuttavia, sono previste detrazioni ad hoc.



Infine, si fa presente che le detrazioni descritte nel presente lavoro – spese d’istruzione universitaria e non universitaria – necessitano, per il loro riconoscimento, che la spesa sia stata sostenuta dal contribuente tramite strumenti di pagamento tracciabili, ossia: bonifico (bancario o postale), bancomat, carta di credito, assegno (bancario o circolare).

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