
Al momento della pensione, però, ha riscontrato che l’importo spettante (calcolato con sistema retributivo) sarebbe stato più basso di quello determinato con il sistema misto e pertanto ha chiesto la neutralizzazione del periodo riscattato (considerando anche che gli anni riscattati erano ininfluenti al raggiungimento del requisito contributivo previsto, condizione necessaria per l’annullamento).
Quindi, qualora un lavoratore che abbia riscattato gli anni di studi universitari con il metodo retributivo, si accorge che l’importo è più basso rispetto a quello determinato con il sistema misto, ora non può chiedere la neutralizzazione del periodo riscattato. Questo, perché secondo la Corte, per attivare il principio di neutralizzazione non è sufficiente che i contributi in questione, normalmente versati agli inizi dell’attività lavorativa, non abbiano effetto sulla maturazione del diritto alla pensione.
Fonte: Redazione ALDEPI
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