Emergenza caldo: l’INPS fornisce istruzioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali

 

Con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha diffuso le indicazioni operative rivolte ai datori di lavoro in merito alla possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) oppure di ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e ai Fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi degli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Secondo quanto precisato dall’Istituto, la cassa integrazione guadagni ordinaria o l’assegno di integrazione salariale possono essere concessi qualora la temperatura effettiva sul luogo di lavoro raggiunga almeno i 35 gradi centigradi. Tuttavia, l’accesso agli ammortizzatori sociali è consentito anche quando, pur in presenza di temperature inferiori, le condizioni di lavoro risultino comunque insostenibili a causa dell’esposizione diretta al sole o dell’impiego di materiali e macchinari che generano ulteriore calore.

È raccomandata una relazione tecnica dettagliata, completa di dati meteo, descrizione delle lavorazioni sospese o ridotte e indicazione di eventuali ordinanze di sospensione emesse dalle autorità pubbliche.

L’INPS ricorda che le causali legate a temperature elevate o a provvedimenti di pubblica autorità rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili: non è quindi richiesta l’anzianità di 30 giorni di lavoro né il versamento del contributo addizionale. Le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo all’evento e l’informativa sindacale può avvenire anche a sospensione avviata.

Non è infine ammesso presentare richieste distinte per la stessa unità produttiva e per periodi sovrapposti, utilizzando entrambe le causali contemporaneamente.

Fonte: Redazione ALDEPI

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