Congedo parentale: nuove modalità di richiesta per indennità maggiorata

 

 

L’INPS comunica l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti. L’aggiornamento consente la presentazione delle domande con la richiesta di indennità maggiorata dalla Legge di bilancio 2023, ulteriormente ampliata dalla Legge di bilancio 2024. La misura base dell’indennità di congedo parentale è del 30%, per i periodi fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi.

A partire da gennaio 2024, i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80% e di un ulteriore mese con indennità elevata dal 30 % al 60%. Per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta nella misura standard del 30%.

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, vengono applicate le disposizioni della Legge di bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).

Altra novità è quella che riguarda la possibilità di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. Al riguardo, l’INPS ricorda , che il termine contenuto nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni, 2 giorni per il congedo parentale fruito a ore.

Fonte: Redazione ALDEPI

Se sei interessato in merito ad eventi e novità previdenziali che riguardano il nostro Sindacato seguici su Linkedin