
La misura prevede che, per i primi due anni dall’assunzione, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro a copertura di canoni di locazione e spese di manutenzione dell’immobile locato non concorrano alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, entro il limite annuo di 5.000 euro.
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve:
- essere assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025;
- aver percepito nel 2024 un reddito da lavoratore dipendente non superiore a 35.000 euro;
- trasferire la residenza nella sede di lavoro, purché situato ad oltre 100 km dal comune di residenza.
Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione attestante le spese sostenute e un’apposita autocertificazione ai sensi dell’art. del DPR n. 445/2000, corredata da una copia di documento di identità, attestante la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Il beneficio fiscale decorre dalla data di assunzione, a condizione che il trasferimento della residenza sia completato entro la data di conguaglio o la cessazione del rapporto di lavoro. Le spese devono riguardare l’immobile situato nel comune della sede lavorativa ed essere sostenute a partire dalla data di assunzione.
Infine, l’agevolazione in questione è autonoma e non cumulabile con la soglia di nn imponibilità dei fringe benefit.
In conclusione, la presente misura rappresenta un importante supporto per i lavoratori che decidono di trasferirsi per accettare un nuovo impiego, contribuendo ad alleggerire il carico fiscale legato alle spese di alloggio nei primi due anni di lavoro.
Fonte: Redazione ALDEPI
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